Imposta fiscale di bollo per la fatturazione elettronica

Molte aziende emettono fatture quasi esclusivamente assoggettate a imposta di bollo con una gestione dispendiosa in termini di tempo e risorse. Ecco quali vantaggi offre la fatturazione elettronica che sarà obbligatoria dal 1 gennaio 2017.

L’art.6 del decreto Mef del 17 giugno 2014 disciplina le modalità di assolvimento dell’imposta di bollo per i documenti digitali rilevanti ai fini fiscali, come nel caso delle fatture elettroniche. Il versamento deve essere effettuato entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio (entro il 30 aprile dell’anno successivo per esercizio ad anno solare, salvo il caso di anno bisestile) quale sommatoria di tutte le fatture elettroniche emesse l’anno precedente da assoggettare a imposta di bollo di due euro ciascuna. L’importo da versare mediante modello F24 (rispetto alla precedente normativa, non occorre effettuare alcun versamento in acconto) segnando con codice tributo 2501 e l’anno di riferimento quello a cui si riferiscono le date di emissione delle fatture.

La praticità del nuovo procedimento è evidente: niente più faticose periodiche commissioni per acquisto delle marche da bollo con azzeramento del rischio di maneggio del contante oltre alla tranquillità di certezza nell’assolvimento dell’imposta. Nel caso l’azienda abbia avviato anche un processo di conservazione a norma dei libri contabili, l’importo del predetto versamento conterrà anche l’imposta di bollo conteggiata su tali documenti digitali (euro 16,00 ogni 2.500 registrazioni).

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