Sostenibilità dei biocarburanti: certificazione non affidabile

Gli Stati membri e la Commissione europea hanno istituito un sistema di certificazione attendibile per i biocarburanti sostenibili? È la domanda alla base della relazione speciale pubblicata dalla Corte dei Conti Ue. Domanda cui il revisore fornisce una risposta negativa: benché attendibile, “a causa delle debolezze che inficiano la procedura di riconoscimento della Commissione e la successiva supervisione dei sistemi volontari, il sistema dell’Ue per la certificazione della sostenibilità dei biocarburanti non è pienamente affidabile”.

La direttiva europea sulla promozione delle energie rinnovabili parla chiaro. Ogni Stato membro entro il 2020 deve fare in modo che la propria quota di energia da fonti rinnovabili utilizzata nel settore dei trasporti sia almeno pari al 10% del consumo finale di energia. In pratica, considerato lo stato attuale dello sviluppo tecnico e le possibilità di utilizzare energie alternative nei trasporti, l’obiettivo del 10% può essere raggiunto solo attraverso un uso consistente di biocarburanti. Secondo la Corte dei conti rispetto ai combustibili fossili i biocarburanti emettono meno gas a effetto serra, dato che la quantità di carbonio emessa durante la combustione è pari solo al quantitativo assorbito dalle piante originarie durante la crescita. La sostenibilità dei biocarburanti come fonte di energia rinnovabile è compromessa da emissioni aggiuntive dovute al cambiamento della destinazione dei terreni. Affinché i biocarburanti immessi sul mercato dell’Ue siano sostenibili, la direttiva sulle energie rinnovabili stabilisce una serie di criteri di sostenibilità che gli operatori economici sono tenuti a rispettare. Inoltre, solo i biocarburanti certificati come sostenibili possono essere presi in considerazione dagli Stati membri ai fini del conseguimento dell’obiettivo del 10% di energie rinnovabili nei trasporti. Sostenibilità certificata tramite sistemi volontari riconosciuti dalla Commissione: le decisioni di riconoscimento, valide per cinque anni, sono adottate previa valutazione positiva delle procedure di certificazione dei sistemi.

 

UN SISTEMA DI CERTIFICAZIONE DEBOLE

Dall’audit svolto dalla Corte dei Conti Ue è emerso che le valutazioni di Palazzo Berlaymont, sulle quali è basato il riconoscimento dei sistemi volontari, non esaminavano adeguatamente alcuni aspetti importanti, necessari per garantire la sostenibilità dei biocarburanti. In particolare, la Commissione non ha previsto l’obbligo per i sistemi volontari di verificare che la produzione di biocarburante da certificare non comporti rischi significativi di effetti socioeconomici negativi, quali conflitti inerenti alla proprietà fondiaria, il lavoro forzato/minorile, condizioni di lavoro inadeguate per gli agricoltori o pericoli per la salute e la sicurezza. Inoltre, non è prevista la valutazione dell’impatto dei cambiamenti indiretti di destinazione dei terreni sulla sostenibilità dei biocarburanti. Sebbene gli auditor della Corte riconoscano le difficoltà tecniche che presenta la valutazione dell’impatto di tali cambiamenti indiretti, in assenza di tale informazione la rilevanza del sistema Ue per la certificazione della sostenibilità risulta indebolita.

La Commissione ha concesso il riconoscimento a sistemi volontari che non si avvalevano di procedure di verifica appropriate per appurare che i biocarburanti fossero effettivamente prodotti da rifiuti o che la materia prima coltivata nell’Unione europea rispettasse i requisiti ambientali stabiliti per l’agricoltura, come prescritto dalla direttiva sulle energie rinnovabili. Alcuni sistemi volontari comprendono, nei rispettivi organi di gestione, diversi gruppi di portatori di interessi, come produttori, operatori commerciali, ambientalisti, ricercatori. Si tratta di una buona pratica, nota la Corte dei Conti, che assicura un processo decisionale più equilibrato, nonché la definizione di un insieme di norme dei sistemi più completo e una supervisione ad ampio raggio della loro attuazione. Tuttavia, alcuni sistemi riconosciuti non erano sufficientemente trasparenti o avevano una struttura organizzativa che includeva unicamente i rappresentanti di alcuni operatori economici, aumentando quindi il rischio di conflitti di interesse e impedendo una comunicazione efficace con gli altri portatori di interessi. La direttiva sulla promozione delle energie rinnovabili non impone alla Commissione di esercitare una supervisione sui sistemi volontari. Gli auditor della Corte dei Conti hanno constatato che, una volta concesso il riconoscimento ai sistemi volontari, la Commissione non ha esercitato alcuna supervisione su di essi.

Si ritiene quindi che l’unico strumento di controllo di cui dispone al riguardo sia la revoca del riconoscimento, a condizione che sussistano elementi atti a dimostrare che il sistema in questione ha violato gravemente le proprie norme e disposizioni in materia di certificazione. Tuttavia, dal momento che la Commissione non esercita alcuna supervisione sulle modalità di funzionamento dei sistemi volontari, è alquanto improbabile che possa ottenere al riguardo elementi probatori sufficienti. La Commissione non dispone di alcun mezzo per rilevare presunte violazioni delle norme dei sistemi volontari, in quanto non esiste un sistema di denuncia specifico e la Commissione non verifica se le denunce notificate direttamente ai sistemi volontari siano da questi correttamente trattate. Quanto alla realizzazione dell’obiettivo del 10% di energie rinnovabili nei trasporti, spetta agli Stati membri assicurare che le statistiche sui biocarburanti sostenibili inoltrate alla Commissione siano affidabili. A parere della Corte, tuttavia, tali statistiche potrebbero essere sovrastimate, dal momento che i Paesi hanno potuto indicare come sostenibili biocarburanti la cui sostenibilità non era stata verificata. Inoltre, la Corte rileva problemi circa la comparabilità dei dati forniti dagli Stati membri.

ECCO COSA FARE

La Commissione dovrebbe quindi svolgere una valutazione più completa dei sistemi volontari, suggerisce la Corte dei Conti, onde assicurare che questi: valutino in quale misura la produzione di biocarburanti certificati comporti un rischio significativo di ricadute socioeconomiche negative e di cambiamenti indiretti di destinazione dei terreni. A tal fine, la Commissione dovrebbe prevedere l’obbligo per i sistemi volontari di riferire annualmente, sulla base delle attività di certificazione svolte, eventuali informazioni pertinenti sul rischio sopra menzionato;
verifichino in maniera efficace il rispetto dei requisiti ambientali stabiliti dall’Ue per l’agricoltura da parte dei produttori di materie prime per biocarburanti; forniscano prove sufficienti dell’origine dei rifiuti e dei residui usati per la produzione di biocarburante.L’Esecutivo dovrebbe inoltre valutare se la struttura organizzativa dei sistemi volontari riduca effettivamente i rischi di conflitti di interessi e dovrebbe imporre ai sistemi volontari di assicurare la trasparenza. Fondamentale in tal senso provvedere alla supervisione dei sistemi volontari riconosciuti. Si tratta in particolare di verificare che le operazioni di certificazione dei sistemi rispettino le norme indicate ai fini del riconoscimento, e di imporre ai sistemi volontari di instaurare un sistema di denuncia trasparente. La Commissione dovrebbe inoltre proporre agli Stati membri di corroborare le statistiche da essi fornite con elementi attestanti l’affidabilità dei quantitativi di biocarburante indicati. E per assicurare la comparabilità delle statistiche sui biocarburanti sostenibili, rafforzando così l’affidabilità dei dati sui biocarburanti avanzati, la Commissione dovrebbe proporre ai Paesi Ue di armonizzare la definizione delle sostanze considerate come rifiuti.

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