Nuovo regime dei minimi 2016: le novità del regime forfettario

Il regime dei minimi 2016 sarà il temuto regime forfettario ma con molte novità e modifiche.
A decorrere dal 1 gennaio 2016 l’unico regime agevolato per imprenditori e lavoratori autonomi che soddisfano i requisiti richiesti è il regime forfetario, introdotto dall’art. 1 commi da 59 ad 89 dalla Legge di Stabilità 2015.

Ricordiamo che per l’anno 2015 per effetto della proroga introdotta dal Decreto “Milleproroghe” l’abrogato regime dei minimi è stato infatti prorogato fino al 31/12/2015; pertanto fino alla fine di quest’anno, per chi intende iniziare una nuova attività può ancora decidere se applicare:

il regime dei minimi;
il regime forfetario.
Sono previste nella bozza di Legge di Stabilità per l’anno 2016 alcune modifiche, tali da rendere il regime forfetario fruibile ad una platea più ampia dei contribuenti, modifiche introdotte anche in risposta delle molteplici richieste provenienti in particolar modo dal alcune categorie economiche (quali ad esempio i professionisti), particolarmente penalizzate dai requisiti piuttosto stringenti per poter accedere al nuovo regime fiscale agevolato.

La proposta di modifica maggiormente interessante sta nell’innalzamento del limite dei ricavi e dei compensi che consentono l’accesso al regime. Possono infatti aver accesso al regime forfetario i contribuenti, persone fisiche, esercenti un’attività d’impresa, un’arte o una professione che percepiscono ricavi o compensi (eventualmente ragguagliati ad anno) non superiori a specifici limiti diversi seconda del codice ATECO 2007 che contraddistingue l’attività esercitata: nella bozza della Legge di Stabilità 2016 viene previsto l’aumento di 10.000 euro per tutte le attività tranne che per le categorie professionali per le quali l’aumento sarà di 15.000 euro.

Quindi, ad esempio, proprio in riferimento alle attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, ai servizi finanziari ed assicurativi, per i quali la soglia inizialmente prevista per l’accesso era pari ad euro 15.000, dal 2016 sarà possibile accedere/permanere nel regime forfetario per coloro che, nel rispetto degli altri requisiti, hanno conseguito o prevedono di conseguire un volume di ricavi o compensi pari a 30.000 euro.

Ulteriore requisito previsto per poter accedere al regime forfetario è che i redditi conseguiti nell’attività d’impresa, dell’arte o della professione siano prevalenti rispetto a quelli eventualmente percepiti di lavoro dipendente e assimilati, ad esclusione delle situazioni in cui:

il rapporto di lavoro sia cessato;
la somma dei redditi d’impresa, dell’arte o professione e di lavoro dipendente o assimilato non ecceda l’importo di 20.000 euro.
Su tale requisito la novità contenuta nella bozza della Legge di Stabilità 2016 prevede la possibilità di accedere al regime forfettario anche ai lavoratori dipendenti ed ai pensionati che abbiano conseguito un reddito di lavoro dipendente ed assimilato nell’anno precedente non superiore ad euro 30.000; viene di fatto abrogato il requisto che richiede la prevalenza dei redditi d’impresa o professionali rispetto a quelli eventualmente percepiti come lavoratori dipendenti o assimilati.

Per i soggetti che iniziano una nuova attività accedendo al regime forfettario era poi prevista un’ulteriore agevolazione che consisteva nell’applicazione dell’imposta sostitutiva del 15% su un reddito imponibile ridotto di un terzo, per i primi tre anni di attività, agevolazione che tuttavia poteva essere applicata solo se venivano soddisfatte determinate condizioni, quali:

non aver esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività, attività artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare;
che l’attività da esercitare non costituisse, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo;
qualora fosse proseguita un’attività svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d’imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non doveva essere superiore ai limiti previsti per quell’attività sulla base della classificazione ATECO.
Su tale requisito la bozza della Legge di Stabilità prevede, invece della riduzione del reddito forfettario di un terzo per i primi tre anni, la riduzione dell’aliquota dell’imposta sostitutiva, dal 15% al 5% per i primi cinque anni di attività. Sostanzialmente, nonostante sia stato abrogato, il vecchio regime dei minimi confluisce nel regime forfetario diventanto il regime applicabile per i soggetti che iniziano una nuova attività.

Inifne, ulteriori novità sono previste anche per quanto riguarda le agevolazioni contributive: i soggetti esercenti attività d’impresa ed iscritti alla gestione IVS artigiani/commercianti presso l’Inps avevano la possibilità di non applicare il minimale contributivo previsto ai fini del versamento dei contributi versandoli unicamente sul reddito dichiarato: in luogo dell’esonero dal minimale viene invece prevista una riduzione del 35% dei contributi INPS complessivamente dovuti.

Share

Lascia un commento

Top