Irap: reddito d’impresa familiare soggetto a imposta

Nell’impresa familiare l’Irap colpisce il titolare ma non il collaboratore, in quanto l’imprenditore familiare è soggetto passivo ai fini dell’imposta. Questo il contenuto dell’Ordinanza della Corte di Cassazione numero 15217/2019.

La controversia è sorta a seguito del ricorso presentato da un agente di commercio avverso il silenzio-rifiuto dell’Agenzia delle Entrate a fronte dell’istanza di rimborso dell’Irap versata. L’accoglimento in primo e in secondo grado, ha fatto si che l’Amministrazione finanziaria abbia proposto ricorso per cassazione, lamentando violazione del disposto di cui agli articoli 2 e 3 del d.lgs. 446/1997, nella parte in cui la CTR ha ritenuto che la presenza del coniuge dell’imprenditore, in veste di collaboratore dell’impresa familiare impegnato in attività di segreteria, non ravvisasse il requisito dell’autonoma organizzazione ai fini Irap.

La Suprema Corte ha ritenuto fondato il motivo e ha cassato la sentenza impugnata, rigettando definitivamente il ricorso originariamente proposto dall’imprenditore. E’ tornata ad occuparsi di Irap, stavolta con peculiare riferimento al reddito prodotto dell’impresa familiare e al requisito dell’autonoma organizzazione.I giudici di Piazza Cavour hanno precisato che, afferendo l’Irap allo svolgimento di un’attività autonomamente organizzata per la produzione di beni e servizi, anche l’impresa familiare è soggetto passivo nella persona dell’imprenditore familiare, “mentre non lo sono i familiari collaboratori – cui viene imputato, a determinate condizioni e proporzionalmente alla rispettive quote di partecipazione, il reddito derivante dall’impresa familiare”. Questa imposta colpisce il valore della produzione netta dell’impresa e la collaborazione dei familiari integra quel “quid pluris” che contribuisce alla creazione di ricchezza, ulteriore rispetto a quella conseguibile con il solo apporto lavorativo personale del titolare dell’impresa. Via libera quindi per la pretesa erariale, riguardando l’Irap versata dall’impresa il reddito di pertinenza del titolare e non quello attribuito al collaboratore familiare.

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