Commercialisti: estensione ai tirocinanti dell’obbligo di iscrizione all’ente

L’Assemblea dei Delegati della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti ha approvato all’unanimità la delibera che istituisce l’obbligo di iscrizione all’Ente di previdenza privato per i tirocinanti che aprono una partita iva per svolgere attività similari a quella professionale.

Tra i provvedimenti votati all’unanimità dall’Assemblea dei Delegati anche l’eliminazione della doppia contribuzione integrativa nel caso delle STP

La possibilità della Cassa di rendere obbligatoria l’iscrizione dei tirocinanti nasce dal fatto che la normativa attribuisce l’obbligo di iscrizione agli Enti di previdenza qualora questo sia previsto nel relativo statuto.

Da qui la volontà della Cassa di modificare il proprio statuto e di ampliare la platea degli iscritti anche a coloro che si apprestano a diventare dottori commercialisti.

Il provvedimento che entrerà in vigore dopo l’approvazione dai Ministeri competenti, nasce dalla volontà di CNPADC di garantire e favorire la continuità della copertura previdenziale a tutti coloro che, apprestandosi a diventare dottori commercialisti, si sarebbero iscritti alla Cassa una volta conseguita l’iscrizione all’Albo.

I tirocinanti potranno iscriversi alla Cassa versando una contribuzione soggettiva pari al 12%, accedendo anche ad alcune iniziative di welfare, come nel caso della polizza sanitaria che la Cassa mette gratuitamente a disposizione anche dei pre-iscritti.

Nel corso della stessa Assemblea dei Delegati è stata inoltre approvata la delibera che eviterà, una volta ottenuto il via libera da parte dei Ministeri, ai colleghi che fatturano le proprie prestazioni alla Società tra Professionisti (STP) di cui fanno parte, di scontare una doppia contribuzione integrativa sul volume d’affari prodotto.

“Con questa delibera – spiega Walter Anedda, presidente della Cassa Dottori Commercialisti – viene introdotto un meccanismo che neutralizza l’attuale stortura del sistema che vede assoggettare due volte alla contribuzione integrativa del 4% le prestazioni erogate dalla STP per il tramite del professionista

Evento che si realizza quando la STP emette la fattura nei confronti del cliente e quando il professionista emette la fattura nei confronti della STP per la prestazione fornita”.

“Queste iniziative, la cui applicazione è subordinata alla approvazione dei Ministeri competenti – prosegue Anedda –si collocano nel solco delle strategie di welfare allargato che vedono favorire l’accesso alla libera professione e lo sviluppo degli strumenti competitivi per l’esercizio della stessa.”

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