Basilea

 

 

 

 

 

Banca d’Italia ha emanato la Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 recante le nuove Disposizioni di vigilanza per le banche, che entrano in vigore il 01 gennaio 2014.

 

 

 

L’emanazione della Circolare è funzionale all’avvio dell’applicazione, dal 01 gennaio 2014, degli atti normativi comunitari con cui sono stati trasposti nell’ordinamento dell’Unione europea le riforme degli accordi del Comitato di Basilea (“Basilea 3”) volte a rafforzare la capacità delle banche di assorbire shock derivanti da tensioni finanziarie ed economiche, indipendentemente dalla loro origine, a migliorare la gestione del rischio e la governance, a rafforzare la trasparenza e l’informativa delle banche, tenendo conto degli insegnamenti della crisi finanziaria.

 

 

 

In particolare, la Circolare da avvio all’attuazione in Italia del Regolamento (UE) n. 575/2013 del 26 giugno 2013 (CRR), che disciplina gli istituti di vigilanza prudenziale del Primo Pilastro e le regole sull’informativa al pubblico (Terzo Pilastro), e della Direttiva 2013/36/UE del 26 giugno 2013 (CRD IV), che riguarda, fra l’altro, le condizioni per l’accesso all’attività bancaria, la libertà di stabilimento e la libera prestazione di servizi, il processo di controllo prudenziale, le riserve patrimoniali addizionali.

 

 

 

Dall’01 gennaio 2014, le banche dovranno rispettare un livello di capitale di migliore qualità (common equity tier 1) pari al 7 per cento delle attività ponderate per il rischio, di cui 4,5 a titolo di requisito minimo e 2,5 come riserva di conservazione del capitale. Le banche che non dovessero rispettare il requisito di riserva di capitale non potranno distribuire dividendi, remunerazioni variabili e altri elementi utili a formare il patrimonio regolamentare oltre limiti prestabiliti e dovranno definire le misure necessarie a ripristinare il livello di capitale richiesto. Il capitale previsto è in linea con quanto stabilito nell’esercizio di comprehensive assessment in via di preparazione nell’ambito del single supervisory mechanism.

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