A chi spetta il Reddito di emergenza previsto da Decreto Rilancio?

Patronati presi d’assalto già di venerdì 22 maggio per avviare le pratiche e richiedere il Reddito di emergenza REM previsto dal Decreto Rilancio, in vigore dal 19 maggio 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.128 del 19 maggio 2020, prevede.

Nelle prime ore dopo la pubblicazione già arrivate al Ministero oltre 10 mila domande.

Il Titolo III del Decreto è dedicato alle “Misure in favore dei lavoratori”, al Capo II “Altre misure urgenti in materia di lavoro e politiche sociali”, all’articolo 82 “Reddito di emergenza”, il riconoscimento di un sostegno al reddito straordinario ai nuclei familiari in condizioni di necessità economica in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19

Requisiti per la richiesta del “Reddito di emergenza”

A chi spetta il suddetto sostegno economico previsto dal Decreto, denominato “Reddito di emergenza”, e quali sono i requisiti necessari per poterlo richiedere.

Il “Reddito di emergenza” è riconosciuto al nucleo familiare che, al momento della domanda, possiede cumulativamente i seguenti requisiti:

a) il componente richiedente il beneficio economico deve risultare residente in Italia;

b) il reddito familiare complessivo, con riferimento al mese di aprile 2020, deve essere inferiore all’importo che viene riconosciuto come Rem e che varia in base al numero di componenti del nucleo familiare;

c) il patrimonio mobiliare familiare, con riferimento all’anno 2019, deve essere di valore inferiore a 10.000 euro, accresciuto di 5.000 euro per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo complessivo di 20.000 euro. In caso di presenta all’interno del nucleo di un soggetto in condizioni di disabilità grave o di non autosufficiente (secondo i criteri ISEE) il predetto massimale è incrementato di 5.000 euro.

d) è necessario che il valore dell’ISEE sia inferiore a 15.000 euro.

Chi è escluso

Possono usufruire del “Reddito di emergenza” le famiglie che si trovano in condizioni disagiate e che non abbiano potuto fruire di una delle indennità previste dal Decreto Legge del 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, che per comodità riportiamo di seguito:

– Articolo 27: “Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa”

– Articolo 28: “Indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’Ago”

– Articolo 29: “Indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali”

– Articolo 30: “Indennità lavoratori del settore agricolo”

– Articolo 38: “Indennità lavoratori dello spettacolo”

– Articolo 44: “Istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus Covid-19”

– Articolo 84: “Nuove misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia amministrativa”

– Articolo 85: “Nuove misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia contabile”

Il Decreto Rilancio, inoltre, prevede che il “Reddito di emergenza”, non è compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che al momento della domanda siano in una delle seguenti condizioni:

a) titolari di pensione diretta o indiretta, ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità;

b) titolari di un rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda sia superiore all’importo del Rem;

c) percettori del Reddito di Cittadinanza;

d) detenuti;

e) ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica.

Il valore di base del “Reddito di Emergenza”, previsto dal Decreto, è di 400 euro, moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza ISEE, fino ad un massimo di 800 euro a nucleo familiare, che sale fino ad un massimo di 2.1 in caso di presenza nel nucleo familiare di un componente in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza.

Come e a chi richiedere il “Reddito di emergenza”

Il “Reddito di emergenza” è riconosciuto ed erogato dall’INPS, previa richiesta tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto secondo le modalità stabilite dallo stesso.

Le richieste del Rem, secondo quanto previsto dal Decreto Rilancio, possono essere presentate presso i centri di assistenza fiscale, previa stipula di una convenzione con l’INPS. Inoltre, le richieste per il suddetto sostegno economico possono essere, altresì, presentate presso gli istituti di patronato.

Ai fini della verifica del possesso dei requisiti previsti dal Decreto, l’INPS e l’Agenzia delle Entrate possono interfacciarsi per scambiare i dati relativi ai saldi e alle giacenze medie del patrimonio mobiliare dei componenti del nucleo familiare.

Il Decreto Rilancio sottolinea che nel caso in cui dalle verifiche e dai controlli risultasse il mancato possesso dei requisiti, il beneficiario è immediatamente revocato, ferma restando la restituzione di quanto indebitamente percepito dallo stesso, con le dovute sanzioni.

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